Sez. 5, Sentenza n. 13213 del 06/06/2007 (Rv. 599296 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - PRESUPPOSTO | Redditi derivanti da reato - Inclusione nella base imponibile - Sussistenza - Art. 14, comma 4, della legge n. 537 del 1993 - Efficacia retroattiva - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - PRESUPPOSTO
I proventi derivanti dalla commissione di reati, ove non confiscati, costituiscono reddito imponibile anche se realizzati anteriormente all'entrata in vigore del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e ciò in virtù dell'espressa previsione dell'art. 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 6 del d.P.R. n. 917 cit., nonché dell'art. 36, comma 34 bis, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 introdotto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, che ha risolto ogni residuo dubbio in ordine alla portata dell'art. 14, comma 4, cit.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 6 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 599 art. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, DPR 24/12/1993 num. 537 art. 14 CORTE COST., DPR 04/07/2006 num. 223 art. 36 com. 34 CORTE COST., DPR 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)