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Sez. 5, Sentenza n. 8166 del 06/06/2002 (Rv. 554907 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) | Immobili strumentali previsti dal secondo comma lett. d) dell'art. 25 del d.P.R. n. 643 del 1972 - Cessazione del rapporto di strumentalità del bene - Dichiarazione decennale - Incremento di valore - Valore iniziale - Determinazione - Criterio - Data di cessazione del rapporto di strumentalità - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554907-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI)

In tema di INVIM decennale, l'incremento di valore degli immobili strumentali, che l'art. 25, secondo comma, lett. d), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, esenta dall'applicazione dell'imposta, diviene invece soggetto, una volta cessata l'utilizzazione strumentale, all'imposta ai sensi dell'art. 3 del citato d.P.R. e la base imponibile, al compimento del decennio, sarà determinata assumendo come valore iniziale quello corrispondente alla data di cessazione del rapporto di strumentalità, atteso che l'incremento di valore tra l'acquisto o l'ultimazione della costruzione e il compimento del periodo di utilizzazione è insensibile all'applicazione dell'imposta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)