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Sez. 3, Sentenza n. 4132 del 09/12/1974 (Rv. 372766 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372766-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*

Il giudice del merito, mentre deve indicare le ragioni per le quali ritiene di non condividere le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, non e tenuto, invece, ad una specifica e particolareggiata motivazione nel caso che a quelle conclusioni ritenga di aderire, riconoscendole giustificate dalle indagini svolte dal consulente e dalle spiegazioni contenute nella relazione. In questo caso e sufficiente che il giudice dimostri, senza necessita di una analitica motivazione, di avere proceduto alla valutazione della consulenza tecnica e di averla trovata convincente oltre che immune da difetti o lacune. Una piu diffusa motivazione e necessaria soltanto quando le censure mosse dalle parti non si esauriscono in generiche affermazioni od in semplici ed immotivate contestazioni, ma si concretino nella deduzione di circostanze o fatti rilevanti, tali da portare, se provati, a conclusioni opposte a quelle rassegnate dal consulente tecnico di ufficio. (V 1474'74, mass n 369570).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)