Sez. 2, Sentenza n. 1642 del 10/05/1976 (Rv. 380410 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI ANALITICA MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI - SPECIFICHE CENSURE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI ANALITICA MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI - SPECIFICHE CENSURE.*
Il giudice di merito, mentre deve indicare le ragioni per le quali ritenga di non poter condividere le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, non e, invece, tenuto ad una specifica e particolareggiata motivazione nel caso in cui a quelle conclusioni aderisca, riconoscendole giustificate dalle indagini svolte dal consulente e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione. In questo caso, e sufficiente che egli dimostri, senza necessita di un'analitica motivazione, di aver proceduto alla valutazione della consulenza tecnica e di averla riscontrata convincente, oltre che immune da difetti o lacune. Una piu diffusa motivazione e necessaria soltanto quando le censure mosse dalle parti alla consulenza d'ufficio non si esauriscano in generiche affermazioni ed immotivate contestazioni, ma si concretizzino nella deduzione di circostanze o fatti rilevanti, degni di esser presi in considerazione al fine di valutare l'opportunita di nuove indagini tecniche, perche tali da condurre, se provati, a conclusioni opposte a quelle rassegnate dal consulente. (V 4132/74, mass n 372766).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)