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Sez. L, Sentenza n. 1923 del 21/03/1980 (Rv. 405549 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - MOTIVAZIONE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1980-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405549-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - MOTIVAZIONE - SUFFICIENZA.*

Il giudice del merito assolve pienamente l'Obbligo della motivazione anche aderendo alle conclusioni dei propri consulenti, in tal modo venendo implicitamente, ma pure adeguatamente, respinte le contrarie deduzioni della parte; tanto piu quando queste non sono concrete in elementi obiettivi di fatto da sottoporre ad esame, ma sono limitate ad osservazioni di mera natura ipotetica sulla base di rilievi formulati in Sede teorica. (V 2816/76, mass n 381561; (V 498/76, mass n 379157; (V 4132/74, mass n 372766).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)