diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5653 del 30/10/1996 Cc. (dep. 19/12/1996) Rv. 206248 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Rinvio per legittimo impedimento - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206248-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

La disposizione dell'art. 486 cod. proc. pen. che prevede i casi di impedimento a comparire dell'imputato e del difensore e impone, se l'impedimento è legittimo, il rinvio dell'udienza, è applicabile anche al processo di esecuzione, per effetto del disposto di cui all'art. 666, comma quarto, cod. proc. pen., che richiede la presenza necessaria del difensore e riconosce il diritto dell'interessato, che ne faccia richiesta, di essere sentito personalmente. (Fattispecie relativa a procedimento di sorveglianza, in relazione al quale la S.C. ha anche ritenuto che la necessità di una prova richiesta dell'interessato di essere sentito personalmente opera solo per il detenuto, per cui occorre disporre la traduzione, non anche per il condannato in stato di libertà, che può presentarsi spontaneamente in camera di consiglio e chiedere di essere sentito personalmente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)