Sez. 1, Sentenza n. 5280 del 13/10/1982 (Rv. 423093 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONDIZIONI - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONDIZIONI - LIMITI.*
La cessazione della materia del contendere si verifica solo quando sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato con certezza la posizione di contrasto tra le parti, facendo in conseguenza venir meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice (e quindi anche l'interesse al ricorso per Cassazione che ne condizioni l'ammissibilità), sempre che non vi sia dissenso tra le parti stesse circa la sussistenza e la Rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte. (V 3664/82, mass n 421638; (V 3007/82, mass n 420930; (V 2463/82, mass n 420319).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)