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Sez. L, Sentenza n. 19005 del 12/12/2003 (Rv. 568812 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento - Decorrenza in caso di insorgenza dello stato invalidante in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa - Primo giorno del mese successivo a quello dell'accertamento - Esclusione- Dalla data dell'insorgenza dello stato invalidante - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568812-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In materia di prestazioni assistenziali, poiché l'art. 5 D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698 stabilisce che i benefici economici riconosciuti dai prefetti decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda o dalla diversa successiva data di insorgenza del requisito sanitario, deve ritenersi che, allorquando tale requisito maturi successivamente alla data della domanda, e quindi non solo nel corso della fase amministrativa, ma anche nel corso di quella giurisdizionale, il diritto al riconoscimento della prestazione assistenziale decorra dalla data di insorgenza dello stato invalidante e non anche dal primo giorno del mese successivo a tale accertamento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in base all'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., aveva riconosciuto il diritto alla indennità di accompagnamento dalla data dell'accertamento, essendosi verificata nel corso del giudizio di appello l'insorgenza dello stato invalidante).

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 art. 3, DPR 21/09/1994 num. 698 art. 4, DPR 21/09/1994 num. 698 art. 5, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)