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Sez. L, Sentenza n. 4834 del 04/04/2002 (Rv. 553516 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento - Decorrenza - Primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda - Insorgenza della inabilità in un momento successivo - Decorrenza - Primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata accertata l'insorgenza della inabilità - Natura del termine di decorrenza della prestazione - Spatium deliberandi per l'amministrazione - Esclusione - Definizione della consistenza del diritto.
Stato
decisa il 2002-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553516-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Il diritto all'indennità di accompagnamento in favore degli invalidi civili totalmente inabili, il quale non è subordinato ad alcun limite reddituale, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale venne presentata la domanda o a quello nel quale è stata accertata l'insorgenza della inabilità totale; tale decorrenza vale a configurare la consistenza stessa del diritto riconosciuto dalla legge e non rappresenta affatto uno "spatium deliberandi" concesso all'ente assistenziale in ipotetica analogia con il criterio dei centoventi giorni dalla domanda amministrativa, previsto in via generale dall'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, perché si verifichi la mora relativamente alla corresponsione degli interessi legali.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 art. 3, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)