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Sez. 6, Sentenza n. 3281 del 27/09/1995 Cc. (dep. 27/11/1995) Rv. 203309 - 01

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Procedimento - Decisione - Condizioni. | Reato commesso in Italia - Ostacolo alla estradizione - Sussistenza - Esclusione - Facoltà di rifiuto dell'estradizione - È attribuita esclusivamente al Ministro.
Stato
decisa il 1995-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203309-01

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Procedimento - Decisione - Condizioni.

La commissione del reato in Italia non esclude la concorrente giurisdizione straniera né impedisce la estradizione fondata sulla convenzione Europea in virtù della quale siffatta ipotesi può dare luogo soltanto al rifiuto facoltativo di estradizione, che non è di competenza dell'autorità giudiziaria, ma rientra nelle attribuzioni esclusive del Ministero della Giustizia.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 697, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 697, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 704, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 705, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957 num. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)