diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 9119 del 25/01/2012 Cc. (dep. 07/03/2012) Rv. 252040 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Reato commesso in Italia da un cittadino dello Stato richiedente - Difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria straniera - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252040-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

In tema di estradizione per l'estero, la commissione del reato in Italia non esclude la concorrente giurisdizione straniera, né impedisce l'estradizione fondata sulla Convenzione europea del 1957, in virtù della quale siffatta ipotesi può dar luogo solo al rifiuto facoltativo di estradizione (ex art. 7), che non è di competenza dell'autorità giudiziaria, ma rientra nelle attribuzioni esclusive del Ministro della Giustizia (v. Corte cost., n. 58 del 1997). (Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione avanzata dalle autorità albanesi per un reato di sfruttamento aggravato della prostituzione di una cittadina albanese, commesso interamente in Italia da un suo concittadino e giudicato con sentenza contumaciale di condanna dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Cod. Pen. art. 7, Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)