Sez. 6, Sentenza n. 8674 del 11/10/2005 Cc. (dep. 14/03/2006) Rv. 233688 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Convenzione europea di estradizione - Reato commesso in Italia - Incidenza sulla valutazione della Corte d'appello - Esclusione - Facoltà di rifiuto attribuita esclusivamente al Ministro - Sussistenza.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
La commissione del reato in Italia non esclude la concorrente giurisdizione straniera né impedisce la estradizione fondata sulla Convenzione europea, in virtù della quale siffatta ipotesi può dare luogo soltanto al rifiuto facoltativo di estradizione (art. 7), che non è di competenza dell'autorità giudiziaria, ma rientra nelle attribuzioni esclusive del Ministro della Giustizia (v. Corte cost. n. 58 del 1997).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)