Sez. L, Sentenza n. 1699 del 05/03/1996 (Rv. 496125 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Integrazioni, specificazioni o ampliamenti contenuti nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
Sono inammissibili integrazioni, specificazioni od ampliamenti del contenuto dei motivi di ricorso contenuti nella memoria prevista dall'art. 378 cod. proc. civ., atteso che essa ha l'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente - e cioè in maniera completa, compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, ed atteso altresì che col ricorso per cassazione viene ad esaurirsi il relativo diritto di impugnazione; ne consegue che la suddetta memoria non può costituire un'integrazione di tale ricorso né può fungere da rimedio alle lacune o carenze da cui esso sia inficiato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)