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Sez. U, Sentenza n. 12942 del 04/12/1992 (Rv. 479907 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - In genere | Ulteriori motivi di censura - Deduzione con successivi ricorsi - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1992-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479907-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - In genere

La parte che abbia ritualmente proposto ricorso per cassazione non può proporre successivi ricorsi per dedurre altri motivi di censura, anche se il termine di impugnazione non è ancora scaduto, essendosi esaurito, con la proposizione del ricorso, il diritto di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)