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Sez. L, Sentenza n. 1860 del 15/02/1992 (Rv. 475744 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - Vizi di motivazione | Deduzione relativa ad una risultanza asseritamente non valutata o insufficientemente valutata - Sindacato di legittimità - Ammissibilità - Presupposto.
Stato
decisa il 1992-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475744-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - Vizi di motivazione

Qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotta l'omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata, è necessario, al fine del sindacato di legittimità su un apprezzamento di fatto compiuto dal giudice dal giudice del merito, che il ricorrente precisi - ove occorra, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso - la risultanza asseritamente non valutata o insufficientemente valutata, dato che alla Corte di Cassazione, salva l'ipotesi di "error in procedendo", è precluso l'esame diretto dei fatti di causa ed atteso altresì che le eventuali carenze in ordine alla specificazione dei motivi non possono essere colmate con le argomentazioni svolte nella memoria difensiva deposita a norma dell'art. 378 cod.proc.civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)