Sez. 2, Sentenza n. 952 del 16/04/1966 (Rv. 321899 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - CALCOLATI CON RIFERIMENTO AL CONFINE - SUCCESSIONI DI NORME EDILIZIE NEL TEMPO - COSTRUZIONE GIA ESEGUITA IN UNO DEI DUE FONDI VICINI, ALLA DATA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA NORMA - DISCIPLINA.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - CALCOLATI CON RIFERIMENTO AL CONFINE - SUCCESSIONI DI NORME EDILIZIE NEL TEMPO - COSTRUZIONE GIA ESEGUITA IN UNO DEI DUE FONDI VICINI, ALLA DATA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA NORMA - DISCIPLINA.*
La norma regolamentare che stabilisce la distanza delle costruzioni dal confine, postula, in generale, una condizione di reciprocita e di parita tra i proprietari di terreni confinanti, in modo da evitare che l'Onere del distacco gravi soltanto su un fondo. Tale condizione, tuttavia, puo attuarsi solo quando si tratti di terreni non ancora edificati. Qualora, invece, uno dei proprietari abbia, alla data di entrata in vigore della nuova norma gia costruito con distacco dal confine inferiore a quello prescritto dalle norme sopravvenute, ma non minore della meta della distanza legale stabilita dalle norme allora vigenti, il proprietario finitimo, che voglia a sua volta costruire, deve arretrarsi oltre quel limite, in maniera da rispettare la distanza che tra fabbricati stabiliscono le nuove norme. Cio deriva e dalla inefficacia retroattiva della nuova norma e dal principio della prevenzione, posto dall'art. 873 cod.civ.. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)