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Sez. 3, Sentenza n. 11329 del 30/12/1994 (Rv. 489483 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE | Rivalutazione del credito risarcitorio e interessi - Superamento del massimale - Condanna dell'assicuratore oltre i limiti del massimale - Domanda della parte e prova del colpevole ritardo del medesimo - Necessità.
Stato
decisa il 1994-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489483-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo direttamente al danneggiato, insorgente nel momento in cui si verifica l'evento ed includente, nei limiti del massimale di polizza, gli interessi e la rivalutazione monetaria del credito risarcitorio a partire dalla data del fatto illecito, è del tutto distinto dalla obbligazione ricollegabile al colposo ritardo dello stesso assicuratore nell'adempimento, per il superamento della scadenza dello "spatium deliberandi" previsto dall'art. 22 della legge 29 dicembre 1969 n. 990, che ha per oggetto la prestazione degli interessi di mora e del maggior danno per sopravvenuta svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ.; ne consegue che il giudice non può condannare l'assicuratore a risarcire il danno al danneggiato oltre i limiti del massimale quando la responsabilità per i danni della mora colpevole dell'assicuratore non sia stata fatta valere dal danneggiato con specifica domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)