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Sez. 3, Sentenza n. 4075 del 22/04/1998 (Rv. 514725 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE | Domanda ultramassimale in appello - Inammissibilità - Rilevabilità della novità dalla Cassazione, anche d'ufficio - Condizioni - Domanda specifica in primo grado, ma non espressa - Sufficienza per escludere la novità.
Stato
decisa il 1998-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514725-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE

La Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio l'inammissibilità della domanda di "mala gestio" nei confronti dell'assicurazione se è stata proposta per la prima volta in appello e il giudice di secondo grado non si è pronunciato su di essa, ma la novità della domanda è esclusa se in primo grado, a sostegno del danno richiesto ultramassimale, è stato dedotto il comportamento defatigatorio della compagnia assicuratrice, essendo necessario che la domanda sia specifica, ma non anche espressa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 184, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 99, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)