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Sez. L, Sentenza n. 22700 del 23/10/2006 (Rv. 592593 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Misura - Perequazione delle pensioni - Dipendenti del Banco di Napoli pensionati al 31/12/1990 - Regime perequativo ex art.4, comma 55, legge n.243 del 2004 - Applicabilità - Personale in servizio alla data del 31 dicembre 1990 - Regime perequativo ex art.9, secondo comma, d.lgs. n. 503 del 1992 - Applicabilità - Fondamento - Dubbi di illegittimità costituzionale - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592593-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ

In tema di regime perequativo applicabile ai trattamenti pensionistici dei dipendenti del Banco di Napoli, il legislatore ha sopperito alle aporie del sistema introducendo la disposizione interpretativa dell'art. 9 del d.lgs. n. 503 del 1992 - l' art. 4, comma 55, della legge n. 243 del 2004 - nel senso che a partire dai ratei maturati dal primo gennaio 1994, la perequazione generale doveva applicarsi a tutte le pensioni integrative dei dipendenti degli enti pubblici creditizi, qualunque fosse la data del pensionamento, inclusi i già pensionati di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 357 del 1990, così avvalorando l'orientamento giurisprudenziale favorevole a ravvisare la "ratio legis" del citato d.lgs. n. 503 del 1992 nella necessità di regole uniformi per la perequazione di tutte le pensioni in atto alla data della sua entrata in vigore, senza esentare da questo riassetto gli ex dipendenti degli enti creditizi già pensionati alla data del 31 dicembre 1990, onde evitare il deprecabile fenomeno delle "pensioni d'annata". Conseguentemente, la citata legge n. 243 non ha toccato la sorte del personale di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 357, atteso l'esclusivo riferimento all'art. 3 del medesimo testo normativo, nulla innovando quanto al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1990, la cui disciplina sulla perequazione si evince dall'art. 9, secondo comma, del citato d.lgs. n. 503 del 1992, senza implicare dubbi di illegittimità costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza avendo la legge di interpretazione autentica assegnato alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto e riconoscibile come una delle letture possibili del testo originario (v. Corte cost. n. 525 del 2000, n. 374 del 2002, n. 274 del 2006).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 20/11/1990 num. 357 art. 3, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 9, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 11 CORTE COST., Legge 23/08/2004 num. 143 art. 4 com. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)