Sez. U, Sentenza n. 5125 del 07/10/1982 (Rv. 423000 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SPESE DEL GIUDIZIO - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA - DISCIPLINA EX ART. 96 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SPESE DEL GIUDIZIO - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA - DISCIPLINA EX ART. 96 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
L'art. 96 primo comma cod. proc. civ., nel prevedere la condanna al risarcimento dei danni per responsabilità da lite temeraria, a carico della parte che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, stabilisce una sanzione per la violazione di obblighi di correttezza processuale, consistente nell'utilizzazione del processo per scopi diversi da quelli a cui è preordinato, la quale trova applicazione anche in Sede di regolamento preventivo di giurisdizione, sì da consentire la condanna al suddetto risarcimento della parte che, per la manifesta inconsistenza delle ragioni addotte, risulti essersi avvalsa dell'istanza di regolamento al solo fine della sospensione del giudizio di merito e del differimento della sua definizione. (Conf 1280/82, mass n 419151).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)