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Sez. 1, Sentenza n. 7206 del 05/08/1997 (Rv. 506428 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Esonero, ex art. 31, quarto comma del D.L. n. 429 del 1982, dal pagamento di soprattasse e pene pecuniarie - Presupposti - Pendenza di una controversia non ponente in discussione il "quantum" del tributo, o violazioni non ancora rese oggetto di avviso di accertamento - Necessità.
Stato
decisa il 1997-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506428-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

L'esonero da "soprattasse e pene pecuniarie" - condizionato al versamento del tributo - previsto dal quarto comma dell'art. 31 del D.L. n. 429 del 1982, riguarda esclusivamente fattispecie di "controversie pendenti", che, pur se riguardano le imposte di cui al primo comma dello stesso art., non pongano in discussione il quantum del tributo, e di violazioni per le quali non sia stato notificato ancora l'avviso di accertamento e perciò non possa essere insorta controversia.

Riferimenti normativi: DPR 10/07/1982 num. 429 art. 31 com. 4 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)