Sez. 1, Sentenza n. 12038 del 21/11/1995 (Rv. 494734 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Art. 31 D.L. n. 429 del 1982 - Soprattasse, pene pecuniarie ed accessori relative a tributo assolto prima del condono - Definizione agevolata - Inammissibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
In tema di condono tributario, la definizione agevolata di cui all'art. 31 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, non si applica alle soprattasse, pene pecuniarie ed accessori relativi ad un tributo già assolto prima dell'entrata in vigore del condono, atteso che la norma precitata, nelle diverse ipotesi delineate - inclusa quella delle "altre controversie pendenti" di cui al quarto comma - presuppone che a fronte della definizione della controversia vi sia o vi sia stato il pagamento dell'imposta, sia pure nella misura ridotta prevista dal legislatore; quando, invece, oggetto della controversia sia il pagamento di soprattasse, pene pecuniarie ed accessori relativi ad un tributo già assolto prima della entrata in vigore del condono, si esula dalla lettera e dalla ratio dell'art. 31 citato, in quanto nessun versamento di tributo verrebbe effettuato e l'estinzione della controversia quindi non comporterebbe alcuna entrata per l'erario.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 31 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)