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Sez. 1, Sentenza n. 1501 del 27/02/1990 (Rv. 465562 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - ART. 31 D.L. 10 LUGLIO 1982 N. 429, CONVERTITI IN LEGGE 7 AGOSTO 1982 N. 516 - SOPRATTASSE E PENE PECUNIARIE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465562-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - ART. 31 D.L. 10 LUGLIO 1982 N. 429, CONVERTITI IN LEGGE 7 AGOSTO 1982 N. 516 - SOPRATTASSE E PENE PECUNIARIE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

L'art. 31 del "condono tributario" di cui al d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, anche nella parte in cui esclude l'applicazione di soprattasse e pene pecuniarie ove il contribuente provveda od abbia provveduto al versamento del tributo dovuto, postula la pendenza, in atto od anche virtualmente, di controversia inerente al debito d'imposta, e, pertanto, non รจ invocabile quando, prima della sua entrata in vigore, l'imposta sia stata pagata, e residui contesa solo in ordine a dette sanzioni. (V 3996/82, mass n 421954).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 31 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)