Sez. L, Sentenza n. 7683 del 30/03/2010 (Rv. 613456 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Erronea comunicazione della posizione contributiva da parte dell'INPS - Responsabilità dell'INPS - Pregiudizio subito dall'assicurato - Configurabilità - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui l'INPS abbia fornito all'assicurato una erronea indicazione (in eccesso) del numero dei contributi versati, solo apparentemente sufficienti a fruire di pensione di anzianità, va esclusa la responsabilità dell'INPS per il danno sofferto dall'interessato a causa della successiva interruzione del rapporto di lavoro per dimissioni e del versamento dei contributi, ove la situazione contributiva sia stata comunicata dall'ente a prescindere da una domanda dell'interessato, con la specificazione della provvisorietà dei dati forniti e dell'eventuale presenza di errori, al fine di verificare, con la collaborazione dell'assicurato, la sua posizione contributiva.
Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)