Sez. L, Sentenza n. 21454 del 19/09/2013 (Rv. 628372 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Erronea comunicazione della posizione contributiva da parte dell'INPS mediante estratti - Conto assicurativi - Dimissioni dell'interessato - Danno conseguente - Responsabilità dell'INPS - Sussistenza - Natura di illecito contrattuale - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui l'I.N.P.S. abbia fornito all'assicurato, mediante il rilascio di estratti-conto assicurativi, contenenti risultanze di archivio e pur se privi di sottoscrizione, una erronea indicazione (in eccesso) del numero dei contributi versati, solo apparentemente sufficienti a fruire di pensione di anzianità, il danno sofferto dall'interessato per la successiva interruzione del rapporto di lavoro per dimissioni e del versamento dei contributi, è riconducibile non già a responsabilità extracontrattuale, ma contrattuale, in quanto fondata sull'inadempimento dell'obbligo legale gravante su enti pubblici dotati di poteri di indagine e certificazione, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.), di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi al conseguimento di beni essenziali della vita (quali quelli garantiti dall'art. 38 Cost.), fornendo informazioni errate o anche dichiaratamente approssimative, pur se contenute in documenti privi di valore certificativo.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1375, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)