Sez. L, Sentenza n. 15083 del 06/06/2008 (Rv. 603758 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Accreditamento di contributi - Errore dell'ente previdenziale - Illegittimo rifiuto della prestazione previdenziale richiesta dall'assicurato - Azione di risarcimento del danno - Fondamento - Natura contrattuale - Conseguenze - Presunzione di colpa - Operatività - Decadenza dell'azione diretta ad ottenere la prestazione previdenziale - Incidenza sull'azione risarcitoria - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE
Nel caso di errore dell'ente previdenziale nell'accreditamento di contributi, che comporti l'illegittimo rifiuto della prestazione previdenziale richiesta dall'assicurato, l'azione di risarcimento del danno è un rimedio risarcitorio a situazioni di obiettiva ingiustizia, pur precluse in via amministrativa, fondato sul rapporto obbligatorio tra INPS ed assicurato, di natura contrattuale, sicchè la colpa si presume. Ne consegue che la decadenza dall'azione diretta ad ottenere la prestazione previdenziale indebitamente negata dall'ente previdenziale non incide sulla possibilità di esperire l'azione risarcitoria.
Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 54, Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)