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Sez. L, Sentenza n. 777 del 17/01/2005 (Rv. 579072 - 01)

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO | Sentenza della Corte Costituzionale n. 96 del 1987 - Applicazione della disciplina del recesso causale e della tutela reale - In relazione alla natura a tempo indeterminato del rapporto - "Regime di continuita" previsto dal contratto collettivo - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579072-01

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO

Nel rapporto di lavoro nautico, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale del 25 marzo 1987 n. 96, deve ritenersi che la soggezione alla disciplina del recesso causale e della tutela reale non sia necessariamente connessa al "regime di continuità" (proprio dell'istituto di fonte contrattuale collettiva del "regolamento della continuità del rapporto di lavoro"), ma alla regolamentazione dello specifico rapporto di lavoro come rapporto a tempo indeterminato che, rispetto a quel regime, costituisce una tipologia meno garantita sotto il solo profilo della continuità della retribuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 325 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)