Sez. L, Sentenza n. 6118 del 26/03/2004 (Rv. 571591 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO | A tempo indeterminato - Sentenza della Corte Costituzionale n. 96 del 1987 - Applicabilità della legge n. 604 del 1996 e dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 in caso di recesso - Presupposti - Continuità del rapporto di lavoro - Necessità - Esclusione.
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO
In tema di rapporto di lavoro nautico, qualora sia configurabile un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trovano applicazione, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 1987, le norme limitative dei licenziamenti di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 e la tutela reale di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, dovendosi escludere che sia a tal fine necessaria anche la continuità del rapporto, che non è stata considerata dalla citata sentenza della Corte Costituzionale quale presupposto per l'applicazione della sopra richiamata disciplina legale in materia di licenziamenti.
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 325 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)