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Sez. L, Sentenza n. 7823 del 08/06/2001 (Rv. 547356 - 01)

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO | Regime di continuità - Sua generalizzazione - Esclusione - Limitazione alle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva - Configurabilità - Rapporto di arruolamento del marittimo iscritto al turno particolare in assenza del regime di continuità - Illegittima cancellazione dal turno particolare - Effetti.
Stato
decisa il 2001-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547356-01

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO

In tema di rapporto di lavoro nautico, il regime di continuità, che garantisce la protrazione a tempo indeterminato del contratto di arruolamento e la permanenza del rapporto anche nei periodi di inoperosità tra ciascuno sbarco e l'imbarco successivo del marittimo, non è generalizzato, essendo riscontrabile solo nelle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva, sicché, in assenza di essa, l'attività del lavoratore marittimo, seppure alle dipendenze dello stesso imprenditore, è costituita solamente da una sequenza non continua di imbarchi con distinti contratti di arruolamento, secondo il regime generale previsto dall'art. 325 cod. nav. Ne consegue che, ove il marittimo, in regime di continuità, sia stato illegittimamente cancellato dal turno particolare costituito presso l'armatore - turno che assicura ai lavoratori nautici che vi sono iscritti, provenendo dal turno generale, la precedenza nelle chiamate per imbarco da parte di quell'armatore - , egli gode della tutela reale, e può, quindi, ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro; mentre, nel caso di rapporto di arruolamento di marittimo iscritto al turno particolare che non sia connotato dal regime di continuità, la cancellazione da tale turno incide solo sulla disciplina dell'avviamento, inibendo al marittimo l'avviamento con diritto di preferenza sulle navi di quell'armatore, e, pertanto, la illegittimità di detta cancellazione comporta solo l'insorgenza in capo al lavoratore del diritto al conseguimento della particolare indennità per siffatta evenienza dalla contrattazione collettiva.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 325 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)