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Sez. 5, Sentenza n. 5980 del 23/04/2001 (Rv. 546269 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Disposizioni dell'art. 52 comma quarto d.P.R. 131/1986 - Applicazione ai trasferimenti di fabbricati non ancora iscritti in catasto - Legittimità - Condizioni - Dichiarazione esplicita, in sede dell'atto, di volersi avvalere delle disposizioni sulla determinazione automatica del valore del bene - Necessità.
Stato
decisa il 2001-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546269-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE

A norma dell'art.12 del D.L. n. 70 del 1988, le disposizioni di cui all'art. 52, comma quarto del d.P.R. 131/1986 sono applicabili anche ai trasferimenti di fabbricati non ancora iscritti in catasto edilizio urbano con attribuzioni di rendita, sull'indefettibile presupposto, peraltro, che essi "siano dichiarati ai sensi dell'art. 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano", ed all'ulteriore, imprescindibile condizione che il contribuente abbia espressamente dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni sulla determinazione automatica del valore del bene trasferito (essendo conseguentemente escluso che tale volontà possa essere manifestata successivamente, in fase contenziosa, ed a maggior ragione che essa possa manifestarsi per la prima volta in sede di appello avverso la sentenza di primo grado della competente commissione tributaria.

Riferimenti normativi: Legge 26/04/1986 num. 131 art. 52 com. 4 CORTE COST., Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)