Sez. 2, Sentenza n. 11999 del 26/11/1998 (Rv. 521132 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SERVITÙ | Elettrodotto - Occupazione d' urgenza - Durata - Art. 73 legge 2359/ 1865 - Applicabilità - Art. 20 legge 865/1971 - Inapplicabilità - Ragioni - Conseguenze - Danni - Dalla scadenza del biennio dall' immissione in possesso - Risarcibilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SERVITÙ
L'occupazione d'urgenza per l'installazione di linee aeree per la corrente elettrica ha durata biennale perché alla servitù di elettrodotto, prevista dall' art. 122 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, si applica l'art. 73 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, e non l'art. 20 legge 22 ottobre 1971 n. 865, concernente programmi ed interventi per l' edilizia residenziale pubblica - compresi quelli previsti dall'art. 4 D.L. 2 maggio 1974 n. 115, conv. in legge 27 giugno 1974 n. 247 - a norma del quale l' occupazione è prorogabile fino a cinque anni; pertanto dalla scadenza del biennio dall' immissione in possesso da parte dell' Enel al proprietario del suolo spetta il risarcimento del danno.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 11/12/1933 num. 1775 art. 122, Legge 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Decreto Legge 02/05/1974 num. 115 art. 4, Legge 27/06/1974 num. 247 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)