Sez. 5, Sentenza n. 5288 del 12/03/1979 Ud. (dep. 08/06/1979) Rv. 142202 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - RITARDATA NOTIFICA PER FATTO DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - INAMMISSIBILITA DELLA IMPUGNAZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - RITARDATA NOTIFICA PER FATTO DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - INAMMISSIBILITA DELLA IMPUGNAZIONE.*
Il ricorso per i soli interessi civili non notificato alle altre parti entro tre giorni, ai sensi dell'art 202 cod proc pen, e inammissibile, a nulla rilevando che la mancata notifica entro il termine sia dipesa dalla parte o dall'ufficiale giudiziario cui l'atto era stato tempestivamente consegnato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)