Sez. U, Sentenza n. 6231 del 08/07/1996 (Rv. 498428 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Infrazione al codice della strada comportante l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e della sospensione della patente - Controversia instaurata dal contravventore per il rimborso della somma pagata in misura ridotta e per l'opposizione alla sanzione accessoria - Giurisdizione del giudice ordinario (pretore) - Sussistenza - Disposizione attributiva della giurisdizione ex art. 117 D.Lgs. n. 360 del 1993 - Opposizioni introdotte prima dell'entrata in vigore di tale norma - Applicabilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
Con riguardo ad infrazione al codice della strada, comportante l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e di una sanzione accessoria, consistente nella sospensione della validità della patente, la controversia, con la quale il contravventore, che abbia pagato spontaneamente la prima (valendosi del versamento in misura ridotta), si opponga all'applicazione della seconda e chieda, contestualmente, il rimborso della somma pagata, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (pretore), atteso che, con quest'ultima istanza, la parte privata fa valere il proprio diritto soggettivo a non essere sottoposta a prestazioni pecuniarie se non nei casi previsti dalla legge, attenendo al merito la questione se tale domanda possa proporsi nella forma dell'opposizione di cui alla legge n. 689 del 1981, e che tale rimedio è esperibile avverso il provvedimento irrogativo della sanzione accessoria, in forza dell'art. 117 del D.Lgs. n. 360 del 1993 - integrante l'art. 218 codice della strada con un comma quinto, secondo cui avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 205 stesso codice -, che ha espressamente attribuito al pretore la cognizione dell'indicata opposizione e che per il principio della "perpetuatio iurisdictionis" (che continua a sussistere in base al testo dell'art. 5 cod. proc. civ. risultante dalla novella di cui alla legge n. 353 del 1990) si applica anche ai giudizi di opposizione promossi prima dell'entrata in vigore del richiamato decreto legislativo, trattandosi di norma attributiva della giurisdizione sopravvenuta in corso di causa.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 205, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 205, Cod. Strada art. 218, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 218, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 2, Decreto Legisl. 10/09/1993 num. 360 art. 117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)