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Sez. 1, Sentenza n. 1695 del 06/06/1968 (Rv. 333528 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI -IMPOSTA DI CONSUMO- CONTENZIOSO - RICORSI AMMINISTRATIVI - PREVIO ESPERIMENTO - NECESSITA - IPOTESI - ESENZIONI.*
Stato
decisa il 1968-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333528-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI -IMPOSTA DI CONSUMO- CONTENZIOSO - RICORSI AMMINISTRATIVI - PREVIO ESPERIMENTO - NECESSITA - IPOTESI - ESENZIONI.*

Il preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi, previsto dall'art 90 tu 14 settembre 1931, n 1175, e richiesto solo quando si impugni l'operato degli agenti delle imposte e non anche quando si contesti il potere di imposizione. Tale principio riguarda pure il caso di controversia in materia di esenzione dall'imposta, quando si fa riferimento ai requisiti, astrattamente considerati, del potere impositivo dell'ente, e, quindi, alla esistenza del potere medesimo. In tal caso l'autorita giudiziaria puo essere adita senza il previo esperimento dei ricorsi amministrativi. Se, invece, la controversia concerne non la astratta, ma la concreta esistenza dei requisiti richiesti per l'applicazione del beneficio, deve essere applicato il citato art. 90. La controversia, sul punto se l'esenzione dalla imposta di consumo sui materiali da costruzione comprenda gli edifici scolastici, riguarda l'oggetto del tributo astrattamente considerato. Conforme alla sentenza n. 2580-66, massima n. 324967, nella prima parte 1500-55).*

Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)