Sez. 2, Sentenza n. 7180 del 30/05/2000 (Rv. 537038 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - IN GENERE | Disciplina ex art. 2384 cod. civ. - Inopponibilità ai terzi di buona fede delle limitazioni ai poteri di rappresentanza degli organi sociali - Portata della previsione - Limitazioni derivanti da difetto, inefficacia o invalidità di deliberazione di altro organo sociale - Opponibilità - Esclusione.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - IN GENERE
Le limitazioni ai poteri di rappresentanza degli organi di società di capitali risultanti dall'atto costitutivo o dallo statuto, anche se pubblicati, non sono opponibili ai terzi di buona fede, senza eccezione per quelle limitazioni derivanti da "conflitti interni", ossia dal difetto, inefficacia o invalidità della pregressa deliberazione di altro organo a tanto preposto, quando il potere degli amministratori sia subordinato all'avvenuto esercizio del potere deliberativo da parte di detto organo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2384, DPR 23/12/1969 num. 1127 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)