Sez. L, Sentenza n. 809 del 24/01/2002 (Rv. 551804 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - IN GENERE | Rappresentanza della società - Limitazioni dei poteri dell'organo rappresentativo risultanti dallo statuto o dall'atto costitutivo oppure stabilite dal consiglio di amministrazione - Potere del terzo di far valere tali limitazioni - Insussistenza.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - IN GENERE
Il terzo non può far valere le limitazioni dei poteri dell'organo rappresentativo della società di capitali, risultanti dallo statuto o dall'atto costitutivo, ovvero stabilite dal consiglio di amministrazione, perché, attesa la natura del rapporto (organico) che lega il soggetto che impersona l'organo alla società, queste limitazioni hanno solo riflessi interni e non pregiudicano la validità degli atti compiuti dal rappresentante della società, alla stregua del disposto degli artt. 2384 e 2384 bis del codice civile, secondo i quali l'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti non è opponibile ai terzi in buona fede e le limitazioni al potere di rappresentanza risultanti dall'atto costitutivo o dalla statuto sono opponibili solo quando sia provato che il terzo ha agito intenzionalmente in danno della societa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2384, Cod. Civ. art. 2384 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)