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Sez. 6, Sentenza n. 43341 del 27/09/2016 Ud. (dep. 13/10/2016) Rv. 268506 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA | Provvedimento del Presidente del tribunale di autorizzazione dei coniugi a vivere separati - Obblighi di natura economica a carico dei coniugi - Assegno di mantenimento in favore dei figli minori - Inadempimento - Configurabilità del reato - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268506-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA

In tema di violazione degli obblighi di natura economica posti a carico del genitore separato, il disposto di cui all'art. 12 sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898 (richiamato dall'art. 3 della legge 8 febbraio 2006 n. 54) si applica anche all'inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, stabilito dal Presidente del tribunale tra le disposizioni conseguenti all'autorizzazione dei coniugi a vivere separati. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il citato art. 3 sanziona la violazione degli "obblighi di natura economica", senza operare alcuna distinzione quanto alla loro fonte).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Pen. art. 570 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 sexies CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/02/2006 num. 54 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)