Sez. 6 - , Sentenza n. 3491 del 18/12/2019 Ud. (dep. 28/01/2020) Rv. 278219 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA | Genitore separato - Omesso versamento dell'assegno di mantenimento per i figli minori - Reato previsto dall'art. 3, legge n. 54 del 2006 (oggi dall'art. 570-bis cod. pen.) - Rapporti con la fattispecie di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. - Assorbimento - Sussistenza.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA
La condotta del genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l'assegno di mantenimento, integra esclusivamente il reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., nel quale è assorbita la violazione meno grave prevista dall'art. 12-sexies, legge 1 dicembre 1970, n. 898, come richiamato dall'art. 3, legge 8 febbraio 2006, n. 54 (oggi dall'art. 570-bis. cod. pen.).
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/02/2006 num. 54 art. 3, Cod. Pen. art. 570 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 570 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)