Sez. L, Sentenza n. 4219 del 24/06/1986 (Rv. 446994 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - D'INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - IN GENERE - INVALIDITÀ ETICA - NOZIONE - CESSAZIONE DELLA MALATTIA A PROGNOSI INFAUSTA DETERMINANTE IL COLLASSO PSICHICO - CONSEGUENTE CESSAZIONE DELLO STATO INVALIDANTE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - D'INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - IN GENERE - INVALIDITÀ ETICA - NOZIONE - CESSAZIONE DELLA MALATTIA A PROGNOSI INFAUSTA DETERMINANTE IL COLLASSO PSICHICO - CONSEGUENTE CESSAZIONE DELLO STATO INVALIDANTE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Per Invalidità etica - rilevante nell'accertamento dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla pensione d'Invalidità ex art. 10 R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 - deve intendersi quella particolare Forma di inabilità prodotta da un collasso psichico di rilevante entità, che colpisce l'assicurato quale effetto conseguenziale di una grave infermità tumorale o di altra malattia con prognosi letale, da cui lo stesso abbia appreso di essere afflitto; né l'eventuale cessazione - contro le originarie previsioni - della malattia a prognosi infausta fa automaticamente venir meno lo stato invalidante giacché il giudice deve sempre accertare se il suddetto collasso psichico presenti degli sviluppi e delle manifestazioni del tutto autonomi, rispetto all'infermità originaria, di tale gravità e Rilevanza da produrre di per sè soli un vero e proprio stato di Invalidità pensionabile. (V 6017/83, mass n 430823; (V 5453/79, mass n 402037).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)