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Sez. 5, Sentenza n. 22236 del 30/10/2015 (Rv. 637115 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Nuovi investimenti in aree svantaggiate - Agevolazione prevista dall'art. 8 della legge n. 388 del 2000 - Presupposti - Novità del bene acquisito - Nozione - Valutazione in termini economici e non materiali - Conseguenze - Riconoscimento anche in caso di trasformazione di un opificio preesistente - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637115-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, l'art. 8 della legge n. 388 del 2000, nel riconoscere un credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali "nuovi", intende il requisito della novità in chiave economica, piuttosto che in termini materiali, in quanto l'obiettivo perseguito dalla norma è quello d'incentivare, in determinate zone territoriali, le iniziative che apportino crescita della produzione e sviluppo economico, sicché il beneficio può essere riconosciuto anche nel caso di trasformazione di una struttura produttiva preesistente, purché, con accertamento da svolgere caso per caso, la ristrutturazione, la conversione o l'ampliamento dell'opificio siano tali da incidere così significativamente sui livelli produttivi e occupazionali da poter essere equiparati alla creazione di un nuovo stabilimento industriale.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)