Sez. 5, Sentenza n. 9542 del 19/04/2013 (Rv. 626447 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Credito d'imposta ec art. 8 legge n. 388 del 2000 - "Novità" del bene strumentale - Carattere - Spese sostenute per adeguare l'impianto elettrico alle normative di legge - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di agevolazioni fiscali per investimenti in aree svantaggiate, il carattere di "novità" del bene strumentale acquisito, richiesta dall'art. 8, comma secondo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, istitutiva di un corrispondente credito d'imposta, non può essere escluso per il fatto che riguardi un immobile preesistente e, tuttavia, non sussiste in caso di "spese sostenute per adeguare l'impianto elettrico alla normativa di legge", essendo di per sè un siffatto intervento riferibile bensì all'utilizzo durevole nell'attività d'impresa, ma non necessariamente espressione di una scelta imprenditoriale diretta a realizzare nuovi investimenti nel significato predetto.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)