Sez. 5, Sentenza n. 11224 del 20/05/2011 (Rv. 617864 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Investimenti nelle aree territoriali disagiate - Agevolazioni previste ai sensi dell'art. 8 della legge n. 388 del 2000 - Trasferimento di un bene del patrimonio merci ai beni strumentali - Riconoscimento del beneficio - Condizioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, la legge 23 dicembre 2000, n. 388 è intesa a promuovere nuovi investimenti produttivi e la stessa lettera del suo art. 8, nel riconoscere un credito di imposta per l'acquisizione di beni strumentali "nuovi", palesa tale fondamento: di conseguenza, la predetta agevolazione non può essere riconosciuta in presenza della semplice variazione documentale dello "status" di un bene, già in proprietà del contribuente, trasferito soltanto contabilmente dal patrimonio merci ai beni strumentali, senza alcuna forma di investimento e senza che la trasformazione sia prospettata come un rinnovamento economico del bene, funzionale all'incremento della produttività. (Principio di diritto enunciato ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)