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Sez. 1, Sentenza n. 5456 del 08/04/2003 (Rv. 561959 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - IN GENERE | Sentenze definitive in caso di cumulo di domande - Condizioni - Gravame - Riconoscimento della legittimazione, attiva o passiva, negata dal primo giudice - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561959-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - IN GENERE

Ove il giudice di primo grado, in un processo con cumulo di domande, abbia pronunciato sentenza definitiva - e tale è quella contenente un espresso provvedimento di separazione oppure una pronuncia sulle spese, la quale, potendo essere adottata soltanto in chiusura del processo, implica necessariamente la separazione delle cause fino ad allora riunite -, le parti possono, a seguito della pronuncia del giudice d'appello, essere rimesse davanti al giudice di primo grado soltanto nei casi previsti dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., tra i quali non rientra l'ipotesi in cui il giudice d'appello, fuori dei casi di litisconsorzio necessario sostanziale, riconosca sussistente la legittimazione, attiva o passiva, negata invece dal giudice di primo grado. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto corretta la statuizione del giudice d'appello, il quale si era limitato alla predetta declaratoria, non essendo stata riproposta nell'atto di impugnazione la domanda di condanna non esaminata dal giudice di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)