Sez. 2, Sentenza n. 23197 del 20/04/2012 Cc. (dep. 13/06/2012) Rv. 252835 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Reato di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'articolo 12 quinquies, comma primo, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 - Natura giuridica - Reato istantaneo - Conseguenze - Consumazione.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori è un reato istantaneo con effetti permanenti, e si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa. (La S.C. ha precisato che deve escludersi la configurabilità di un mero "postfatto" non punibile nel caso in cui, ad una prima condotta di fittizia attribuzione di beni od utilità, seguano operazioni volte a creare o trasformare nuove società ovvero ad attribuire fittiziamente nuove utilità agli stessi o a diversi soggetti, sempre che si tratti di operazioni dirette al medesimo scopo elusivo).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 art. 12 quinquies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)