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Sez. L, Sentenza n. 1103 del 23/02/1981 (Rv. 411659 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA - CRITERIO - MANSIONE PRIMARIA E CARATTERIZZANTE - RILEVANZA - VALUTAZIONE DI FATTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411659-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA - CRITERIO - MANSIONE PRIMARIA E CARATTERIZZANTE - RILEVANZA - VALUTAZIONE DI FATTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Nell'ipotesi di attivita promiscue svolte dal prestatore alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, la qualifica da attribuire al lavoratore deve essere determinata alla stregua del contenuto della mansione primaria e caratterizzante, attesa l'unicita del rapporto. La relativa valutazione costituisce un giudizio di fatto ed e, pertanto, insindacabile in Sede di legittimita.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)