Sez. L, Sentenza n. 1935 del 09/03/1985 (Rv. 439851 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - MANSIONE PRIMARIA - RILEVANZA PREVALENTE - PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ NON PRIMARIA NEI GIORNI NON LAVORATIVI - MAGGIORAZIONE DELLA NORMALE RETRIBUZIONE - SPETTANZA - CALCOLO - RIFERIMENTO ALLA MANSIONE PRIMARIA - OBBLIGATORIETÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - MANSIONE PRIMARIA - RILEVANZA PREVALENTE - PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ NON PRIMARIA NEI GIORNI NON LAVORATIVI - MAGGIORAZIONE DELLA NORMALE RETRIBUZIONE - SPETTANZA - CALCOLO - RIFERIMENTO ALLA MANSIONE PRIMARIA - OBBLIGATORIETÀ.*
Nell'ipotesi di attività promiscue o plurime, svolte dal lavoratore in favore dello stesso datore di lavoro, anche se non collegate da vincoli di strumentalità necessaria, la qualifica ed il trattamento retributivo da attribuire al dipendente debbono essere determinati con esclusivo riferimento alla mansione primaria, anche quantitativamente, e caratterizzante, attesa l'unicità del rapporto. Ne discende che, nel caso in cui nei giorni non lavorativi per festività o per previsione del contratto collettivo relativo alla mansione primaria sia stata prestata altra attività, anche se di minore impegno professionale o di attesa, con la conseguente impossibilità per il lavoratore di destinare tali giorni al riposo, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al dipendente, oltre la normale retribuzione, anche le maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva applicabile per la mansione primaria. (V 3/84, mass n 432247; (V 136/83, mass n 424936; (V 3042/81, mass n 413597; (V 1103/81, mass n 411659; (V 4723/79, mass n 401287; (V 1681/74, mass n 369854; (V 264/71, mass n 349720).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)