diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1257 del 23/01/2006 (Rv. 586844 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Interruzione del processo - Eventi interruttivi afferenti alla parte - Disciplina degli artt. 299 e ss. cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586844-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e segg. cod. proc. civ., onde, una volta instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso, la morte dell'intimato non produce l'interruzione del processo neppure nel caso in cui sia intervenuta prima della notifica del ricorso presso il difensore costituito nel giudizio di merito e dalla cui relata non emerga il decesso del patrocinato. Conseguentemente, l'intervento processuale del difensore che depositi agli atti del giudizio il certificato di morte della patrocinata in data antecedente alla notifica del ricorso, va considerato del tutto anomalo ed irrituale, e giudicato "tamquam non esset", non avendo alcun titolo per poter partecipare al giudizio di cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)