Sez. L, Sentenza n. 4346 del 19/04/1995 (Rv. 491859 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE | Occorso al titolare ed istruttore di scuola guida - Attività di riaccompagnamento di un allievo dopo la lezione - Connessione con l'attività di insegnamento - Configurabilità - Estensione al viaggio di ritorno - Ammissibilità - Mancanza di prova della destinazione del ritorno alla continuazione dell'attività presso la scuola e prova di una sosta intermedia - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE
In tema di infortunio sul lavoro "in itinere" - ove l'attività di un titolare e istruttore di scuola guida (assicurato presso l'I.N.A.I.L. quale artigiano), di riaccompagnamento di un'allieva, dopo la lezione, possa considerarsi connessa ed accessoria all'attività di insegnamento vera e propria - tale connessione va riconosciuta anche per il viaggio di ritorno verso il centro urbano nel quale è ubicata la scuola, pur in difetto di specifica prova che l'interessato al momento dell'incidente si stia recando proprio presso la scuola al fine della continuazione della relativa attività e nonostante la prova di sosta intermedia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, DPR 03/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)