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Sez. 3 - , Sentenza n. 27996 del 09/03/2021 Cc. (dep. 20/07/2021) Rv. 281591 - 01

GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Ricusazione – Manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto di imputazione – Requisiti – Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281591-01

GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO

In tema di ricusazione, costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice, rilevante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'anticipazione di valutazioni sul merito della "res iudicanda", ovvero sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta, sia all'interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso, senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge o allorchè esse invadano, senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere, l'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto o in parte gli esiti. (Fattispecie relativa a un giudice dell'udienza preliminare che, nell'ambito del medesimo procedimento, era stato in precedenza componente del Tribunale del riesame che aveva confermato un decreto di sequestro preventivo, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione reiettiva della richiesta di ricusazione, precisando che le esternazioni sull'elemento soggettivo dell'imputato contenute nell'ordinanza cautelare risultavano imposte o, comunque, giustificate dalla sequenza procedimentale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)