Sez. 3, Sentenza n. 1436 del 23/02/1996 (Rv. 495994 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Individuazione del giudice competente - Utilizzazione di argomenti diversi da quelli esposti nell'istanza di parte - Idoneità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
In sede di regolamento di competenza, l'individuazione del giudice competente può essere effettuata, dalla Corte di Cassazione, anche in base ad argomenti diversi da quelli esposti nella istanza proposta dalla parte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)